La legge n° 180 del 05/01/1950 e il regolamento
attuativo DPR n° 895 del 28/07/1950 stabiliscono che i dipendenti possano
ottenere dei finanziamenti la cui restituzione può avvenire mediante trattenuta
in busta paga di una rata mensile pari a un quinto dello stipendio. Non sono
necessarie particolari garanzie, né sono determinanti ritardi di pagamento
pregressi, protesti, pignoramenti e informazioni sulla situazione finanziaria e
debitoria del lavoratore richiedente. Il finanziamento viene erogato in
presenza dei requisiti richiesti di anzianità lavorativa, permanenza del minimo
vitale e capienza nella busta paga.